Descrizione
Le attività per le quali le scuole italiane, di ogni ordine e grado, possono ricorrere a esperti, nella loro duplice caratteristica, interni o esterni, devono essere coerenti con il PTOF con le disponibilità finanziarie programmate. L’Istituto ricorre ad esperti esterni per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, atteso che non vi siano esperti interni all’organizzazione già in possesso delle competenze richieste.
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Riferimenti normativi
art. 40 del D.A. n. 895/2001, art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, D.I. n. 129 del 2018